Il lavoratore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione in forma scritta del licenziamento deve impugnare il licenziamento con qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la sua volontà.
Entro i successivi 180 giorni, a pena di inefficacia dell’impugnazione, il lavoratore deve depositare il ricorso giudiziale o comunicare alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
Se la conciliazione o l’arbitrato sono rifiutati o non è stato raggiunto l’accordo, entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo deve essere depositato, a pena di decadenza, il ricorso giudiziale.